Statuto
Circolo Tennis Crucitti
Associazione Sportiva Dilettantista

Articolo 1 – Costituzione

  1. È costituita un’associazione tennistica dilettantistica, sotto la denominazione “Circolo Tennis Crucitti”, che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine “associazione”.

Articolo 2 – Sede

  1. L’Associazione ha sede legale a Reggio Calabria in via Galvani n. 11 e sede sportiva in Italia a Reggio Calabria in via Nazionale Pentimele n. 141

Articolo 3 – Scopi

  1. L’Associazione è senza fini di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
  2. L’Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive, compresa l’attività didattica per “avviamento, 1’aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.
  3. L’Associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno:
    1. La partecipazione con propri tesserati, ad almeno un Campionato individuale od a squadre; ovvero
    2. La partecipazione con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
  4. La Associazione ha, inoltre, tra le sue finalità, l’organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative in genere e l’organizzazione di qualsiasi attività e manifestazione sportiva e non che persegua finalità sociali e promozionali, con particolare attenzione per le fasce deboli e i soggetti svantaggiati.

Articolo 4 – Durata

  1. La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 – Affiliazione alla F.I.T

  1. La Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati, (soci ordinari, soci allievi, soci onorari, soci volontari) ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I. impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.
  2. La Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
  3. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 6 – Altre affiliazioni

  1. L’associazione, al fine di perseguire gli scopi statutari, può affiliarsi a qualsiasi ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI

Articolo 7 – Riconoscimento di Associazione Sportiva

  1. L’associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T.. per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.
  2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 8 – Organi Sociali

  1. Gli organi sociali sono:
    1. l’Assemblea;
    2. il Presidente;
    3. il Consiglio di amministrazione;
    4.  il Segretario;
  2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente per conto e nell’interesse dell’Associazione.
  3. Possono essere eletti a ricoprire le cariche sociali solo soci ordinari che abbiano compiuto il 18° anno di età.
  4. Tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio di amministrazione che li ha conferiti.
  5. Le cariche sociali e gli incarichi sono confermabili

Articolo 9 – Assemblea

  1. L’assemblea degli Associati, (soci ordinari – soci onorari) è sovrana; ; è indetta dal Consiglio di amministrazione e convocata dal Presidente con avviso inviato agli associati aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, o anche mediante affissione, nel medesimo termine, dell’avviso predetto presso la sede associativa.
  2. L’avviso deve contenere la sede, la data, l’ora e l’elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell’Assemblea, che è stabilita un’ora dopo l’orario fissato per la prima convocazione.
  3. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il 30 Aprile di ogni anno.
  4. La convocazione dell’Assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di amministrazione, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati (soci ordinari – soci onorari) aventi diritto.

Articolo 10 – Partecipazione all’Assemblea

  1. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, gli associati (soci ordinari – soci onorari) in regola con il pagamento dei contributi associativi e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
  2. La partecipazione dell’associato (socio ordinario – socio onorario) all’Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati (soci ordinari – soci onorari) aventi diritto al voto; ciascun associato (socio ordinario – socio onorario), tuttavia può essere portatore di una sola delega.

Articolo 11 – Costituzione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea degli associati (soci ordinari – soci onorari) è validamente costituita:
    1. in prima convocazione, con la presenza di almeno della metà degli associali (soci ordinari – soci onorari) aventi diritto al voto;
    2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti (soci ordinari – soci onorari) aventi diritto al voto.

Articolo 12 – Attribuzione dell’Assemblea

  1. Sono compiti dell’Assemblea degli associati (soci ordinari – soci onorari):
    1. Approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull’attività dell’anno trascorso;
    2. Eleggere, con una prima votazione, il Presidente, poi, con altra votazione successiva alla proclamazione del Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione;
    3. Approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
    4. Approvare i programmi dell’attività da svolgere;
    5. Decidere su tutte le questioni che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati (soci ordinari – soci onorari).
    6. Deliberare le modificazioni statutarie;
    7. Deliberare lo scioglimento dell’associazione e nominare i liquidatori.
  2. Le proposte degli associati (soci ordinari – soci onorari) devono essere comunicate al Consiglio di amministrazione in tempo utile per essere inserite nell’ordine del giorno nell’avviso di comunicazione dell’Assemblea.

Articolo 13 – Approvazione delle deliberazioni assembleari

  1. Le deliberazioni dell’Assemblea degli associati (soci ordinari – soci onorari), sia in prima sia in
    seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea per le modificazioni statutarie e per la liquidazione dell’associazione devono essere approvate:
    1. in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto;
    2. in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.
  3. I verbali assembleari sono conservati con cura dal Presidente dell’Associazione, previa affissione nei locali dell’associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto di partecipare all’Assemblea.

Articolo 14 – Eleggibilità – Incompatibilità

  1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati che hanno compiuto il 18° anno di età.
  2. Nel Consiglio di amministrazione non può essere eletto chi ricopre cariche sociali in altre società od associazioni tennistiche.
  3. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Articolo 15 – Consiglio di amministrazione

  1. Il Consiglio di amministrazione è composto di 5 consiglieri (compreso il Presidente) eletti per 4 quattro) esercizi, che scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
  2. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Vicepresidente e nomina il Segretario.
  3. II Consiglio di amministrazione si riunisce almeno 2 volte l’anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 16 – Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

  1. Al Consiglio di amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione.
  2. Tra l’altro il Consiglio di amministrazione:
    1. Predispone il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull’attività associativa ed i programmi dell’attività da svolgere, da sottoporre all’Assemblea;
    2. Determina l’ammontare dei contributi degli associati (soci ordinari e soci allievi);
    3. Stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea;
    4. Esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
    5. Emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l’organizzazione dell’attività associativa;
    6. Approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;
    7. Amministra il patrimonio associativo, gestisce e decide di tutte le questioni associative che non siano di competenza dell’Assemblea;
    8. Delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati (soci ordinari – soci allievi soci volontari) e nomina i soci onorari.

Per l’attuazione degli scopi sociali, comunque, il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed a tal fine potrà acquistare, permutare, locare beni mobili e immobili, stabilire prezzi, patti, convenzioni, clausole e condizioni e delegare il Presidente o il Vice Presidente alla stipula dei relativi atti.

Il Consiglio di amministrazione potrà, inoltre, nominare un consulente che non faccia parte del Consiglio stesso al quale venga affidata la tenuta della contabilità dell’associazione secondo le direttive del Consiglio stesso.

Articolo 17 – Presidente

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferire al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 18 – Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
  2. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

Articolo 19 – Segretario

  1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell’esazione delle entrate, della tenuta e del l’aggiornamento del libro degli associati (soci ordinari – soci allievi – soci onorari – soci volontari), adempie a tutte le mansioni di segreteria.

CAPO III

ASSOCIATI

Articolo 20 – Associati (soci ordinari – soci allievi – soci onorari – soci volontari) – Atleti Aggregati

  1. L’Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente statuto.
  2. Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:
    1. Soci ordinari, ovvero tutti coloro i quali hanno compiuto il 18° anno di età;
    2. Soci allievi: compresi tra i 3 e i 17 anni previa richiesta di chi ne esercita la patria potestà;
    3. Soci onorari nominati dal Consiglio di Amministrazione per aver conseguito speciali benemerenze in campo sportivo o sociale o per aver prestato il proprio contributo per la crescita del Circolo. I soci onorari hanno i medesimi diritti dei soci ordinari (compreso il diritto di voto) e sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale (possono altresì versarla qualora lo ritenessero opportuno).
    4. Soci volontari, coloro che prestano gratuitamente la propria opera per il Circolo ed a favore delle fasce deboli e dei soggetti diversamente abili.
  3. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell’Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Articolo 21 – Ammissione all’Associazione

  1. L’ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
    1. Presentazione della domanda;
    2. Pagamento dei contributi associativi, comprensivi della tessera federale socio;
    3. Accettazione senza riserve del presente statuto;
    4. Accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio dì amministrazione.
  2. L’età minima necessaria per l’ammissione è di 18 (diciotto) anni. Possono essere altresì ammessi previa richiesta firmata dall’esercente la patria potestà, tutti i minori a partire dal 3° anno di età che desiderino partecipare all’attività propedeutica e alle attività sociali, con la denominazione dì soci allievi.
  3. Il Consiglio di amministrazione può emanare norme particolari per l’ammissione degli aggregati atleti.

Articolo 22 – Tesseramento alla F.I.T.

Tutti gli Associati (soci ordinari e soci allievi) e gli atleti aggregati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell’associazione.

Articolo 23 – Cessazione di appartenenza alla Associazione

  1. La qualifica di associato (socio ordinario – socio allievo) si perde:
    1. per dimissioni presentate per iscritto o comunicate al Presidente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del pagamento della quota associativa;
    2. per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
    3. per radiazione pronunciata dal Consiglio di amministrazione, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od ai regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli.
    4. Il provvedimento è comunicato all’interessato con lettera raccomandata in caso di radiazione ed è automatico in caso di morosità.
    5. La qualifica di socio volontario decade dal momento in cui il socio cessa di prestare la propria opera gratuita a favore dell’Associazione su comunicazione del diretto interessato al Presidente e tramite notifica per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV

FONDO COMUNE – BILANCIO

Articolo 24 – Fondo comune – Entrate

  1. Il fondo comune è costituito:
    1. dalle quote di partecipazione degli associati (soci ordinari e soci allievi) e dagli eventuali . versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
    2. da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione;
    3. dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
    4. Le entrate annuali della Associazione sono costituite:
      1. Dai contributi degli associati, dalle quote relative alla scuola tennis e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
      2. Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
    5. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

Articolo 25 – Contributi degli associati (soci ordinari e soci allievi)

  1. Ogni associato (socio ordinario e socio allievo) deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione, per ogni anno sociale, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
  2. L’anno sociale inizia il 1° Settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.
  3. Gli associati (soci ordinari e soci allievi) che, a seguito di invito, non provvedano, al pagamento, entro il 30 Giugno di ogni anno, dei contributi scaduti, sono sospesi da ogni diritto associativo.
  4. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 60 giorni comporta la perdita della qualifica di socio.

Articolo 26 – Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

  1. L’esercizio dell’Associazione coincide con l’anno solare e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
  2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Presidente della Associazione deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente e deve altresì sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all’attività che si intende svolgere nell’esercizio successivo.
  3. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell’Associazione per i quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
  4. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, e devono essere restare affissi presso la sede dell’Associazione per nato l’esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 27 – Reinvestimento degli avanzi di gestione

  1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 3.
  2. Durante la vita della Associazione è vietato distribuire agli associati (soci ordinari – soci allievi -soci onorari – soci volontari), anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 28 – Provvedimenti disciplinari

  1. Sia la F.I.T. sia l’Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 29 e 30 indipendentemente l’uria dall’altra.

Articolo 29 – Provvedimenti disciplinari della Associazione

  1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di amministrazione nei confronti degli associati (soci ordinari e soci frequentatori) e degli atleti aggregati sono:
    1. ammonizione;
    2. sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
    3. radiazione.
    4. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato.

Articolo 30 – Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

  1. Della Associazione
  2. Degli amministratori e dirigenti della Associazione;
  3. Dei tesserati F.I.T. della Associazione.

Articolo 31 – Responsabilità della Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

  1. La Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati (soci ordinari e soci allievi) ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Articolo 32 – Clausola compromissoria interna – Collegio arbitrale

  1. Gli associati (soci ordinari – soci allievi – soci onorari – soci volontari) e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
  2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.
  3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 60 e 61 dello statuto e gli articoli 102 e 103 del Regolamento di Giustizia delia Federazione Italiana Tennis.

Articolo 33 – Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria federale

  1. L’Associazione, dal momento della affiliazione, e gli associati (soci ordinari – soci allievi – soci onorari – soci volontari) e gli atleti aggregati, dal momento dell’ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti F.I.T.

CAPO VI

SCIOGLIMENTO

Articolo 34 — Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea con le maggioranze previste dall’articolo 13.
  2. L’Assemblea deve contestualmente:
    1. nominare il o i liquidatori determinandone i poteri;
    2. devolvere a fini sportivi finterò patrimonio residuo, individuando il o i destinatari.

Articolo 35 – Obblighi di carattere economico

  1. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica dal momento della messa in liquidazione della Associazione, sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 36 – Obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi

  1. In ipotesi di scioglimento è fatto obbligo all’associazione dì devolvere fini sportivi l’intero patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalia legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 34 – Indisponibilità del patrimonio della Associazione

  1. Per quanto non contemplato nel seguente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.
  2. Tale statuto sostituisce integralmente ed in ogni sua parte il precedente.